IMU

Speciale IMU

 


DLIBERA CC. N.22/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINALE  

 

COMUNE DI PALERMITI

PROVINCIA DI CATANZARO

--------------------------

 

Deliberazione del Consiglio Comunale N.27 del 23.07.2012

 

 

Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Determinazione aliquote anno 2012

                           

 

L’anno duemiladodici, il giorno ventitre del mese di luglio,  alle ore 16,30 nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

 

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri sotto indicati:

 

                   COGNOME   E    NOME                       Incarico                                               Presente

 

01               ALOISI Francesco                   Sindaco-Presidente                   si

02               GIORLA Roberto                    Consigliere                                 si

03               ALOISI Natale                                                                           si

04               AIELLO Danilo                                                                          si

05               TRUGLIA Roberto                                                                     si   

06               ALOISI Pasquale                                                                       si   

07               FULCINITI Massimo                                                                si    

08               SESTITO Elisa                                                                         si   

09               SESTITO Fiorenzo                                                                   si   

10               EMANUELE Domenico                                                           no       

11               COMI Enrico                                                                            no

12               NOTARO Domenico                                                                 no  

13               LOIACONO Rocco                                                                    no

 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.

 

 

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Rotiroti Francesca    

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015 ;

 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento

 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

 

 

 

 

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno

 

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  municipale  propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

 

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

 

1)    ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

 

2)    ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

 

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

 

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

 

 

 

 

 

 

VISTO l’art. 10 (UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) del Regolamento IMU con il quale è stato stabilito che :

 

comma 5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

 

comma 6. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto :

- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione

 

comma 7. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente :

- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria.

 

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

DELIBERA

 

1)    di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

 

2)    di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 :

 

ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

 

ALIQUOTA DI BASE FABBRICATI CAT. D 1,06 PER CENTO

 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

 

 

3)    di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012:

 

a)    per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

 

b)    la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

 

4)    di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

torna all'inizio del contenuto